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Fondo Integrativo Malattie e Infortuni della Toscana

REGOLAMENTO
ART. – 1 –
Agli operai dipendenti da enti pubblici e privati, tenuti all’applicazione del Contratto Integrativo Regionale di Lavoro per gli addetti al settore forestale, viene corrisposta dal FIMIT, in conformità con quanto disposto dall’art.21 dello sesso Contratto Integrativo Regionale di Lavoro, una indennità economica integrativa al trattamento di legge in caso di malattia o di infortunio sul lavoro, secondo le norme e con le procedure previste dal presente regolamento.
 
ART. – 2 –
L’erogazione dell’indennità integrativa viene assicurata mediante il versamento da parte del datore di lavoro di un contributo mensile ammontante al tre per cento della retribuzione lorda tabellare di qualifica corrisposta o comunque dovuta al lavoratore assicurato, di cui due terzi a carico dello stesso datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore. Il contributo mensile è dovuto per dodici mensilità all’anno e pertanto per gli operai con rapporto di lavoro a tempo determinato esso è calcolato sulla retribuzione oraria al netto delle quote del Terzo Elemento corrispondenti alle mensilità aggiuntive e al trattamento di fine rapporto.
 
ART. – 3 –
Il contributo è versato dal datore di lavoro al FIMIT entro il giorno 25 del mese successivo a quello cui il contributo si riferisce. La quota contributiva a carico del lavoratore è ritenuta dal datore di lavoro sulle competenze spettanti e deve essere evidenziata nel prospetto di paga.
Nel caso di mancato, inesatto o tardivo pagamento, sono dovuti dal datore di lavoro, per ogni giorno di ritardo, gli interessi di mora al tasso legale.
Nel versare il contributo mensile, il datore di lavoro deve comunicare al FIMIT, utilizzando appositi modelli predisposti dalla Cassa Forestale Toscana, i seguenti dati:
a) per gli operai a tempo indeterminato: generalità dei lavoratori, qualifiche, retribuzioni corrisposte o comunque dovute nel mese, numero delle giornate lavorate o comunque retribuite, ammontare delle quote di contribuzione FIMIT ritenute a ciascun lavoratore e ammontare complessivo del contributo da versare;
b) per gli operai a tempo determinato: generalità dei lavoratori, qualifiche, retribuzioni corrisposte o comunque dovute nel mese, numero delle ore lavorate o comunque retribuite, importo orario della retribuzione, ammontare delle quote di contribuzione FIMIT ritenute a ciascun lavoratore e ammontare complessivo del contributo da versare.
 
ART. – 4 –
Il FIMIT erogherà l’indennità integrativa purché concorrano le seguenti condizioni:
a) l’evento morboso si sia verificato in costanza del rapporto di lavoro con l’ente;
b) il datore di lavoro sia in regola con il versamento della contribuzione al FIMIT;
c) siano state corrisposte le indennità di legge da parte degli istituti di assistenza obbligatoria, per il caso di eventi indennizzabili dai predetti istituti;
d) per il caso di malattie di durata inferiore ai quattro giorni, l’evento sia stato debitamente certificato dall’autorità sanitaria così come specificato alla lettera b) dell’art.7;
e) il lavoratore non abbia percepito, o non abbia diritto di percepire, direttamente dal datore di lavoro o da eventuali terzi responsabili dell’evento, trattamento
analogo o sostitutivo di quello erogabile dal FIMIT.
 
ART. – 5 –
L’indennità integrativa corrisposta dal FIMIT, per ogni giorno di malattia o infortunio sul lavoro e sin dal primo giorno, è pari alla differenza tra l’ammontare della retribuzione tabellare giornaliera netta che il lavoratore avrebbe percepito per l’ordinario lavoro e l’ammontare delle indennità corrisposte al lavoratore stesso dagli istituti di assistenza obbligatoria.
Ai fini della determinazione dell’indennità integrativa a carico del FIMIT, la retribuzione lorda giornaliera è cosi calcolata:
a) OPERAI A TEMPO INDETERMINATO – retribuzione tabellare mensile : 26 giorni;
b) OPERAI A TEMPO DETERMINATO – retribuzione oraria (al netto di quote per 13°, 14° e TFR) X 7,8 (non considerando giorno lavorativo il sabato).
 

ART. – 6 –
Per gli operai a tempo indeterminato l’integrazione di malattia verrà corrisposta per un massimo di 180 giorni lavorativi nel corso dell’anno solare, mentre l’integrazione di infortunio sul lavoro verrà corrisposta per tutto il periodo indennizzato dall’INAIL.
Per gli operai a tempo determinato l’integrazione verrà corrisposta per un periodo massimo di 60 giorni nel corso dell’anno solare.

ART. – 7 –
Per ottenere l’indennità integrativa il lavoratore deve presentare al FIMIT apposita domanda, da redigersi su apposito modello predisposto dalla Cassa Forestale Toscana, corredata dai seguenti documenti:
a) copia della documentazione attestante l’avvenuta liquidazione delle indennità di legge da parte di INPS o INAIL;
b) per il caso di malattia di durata inferiore a quattro giorni, copia del certificato medico sottoscritto dal datore di lavoro, il quale deve altresì attestare che il certificato medico è stato recapitato o trasmesso dal lavoratore nel rispetto del termine di due giorni previsto dall’art.2, comma 2, D.L. 30.12.1979, n°633;
c) copia del prospetto di paga o dei prospetti di paga relativi al periodo nel corso del quale si è verificata l’assenza dal lavoro per malattia o infortunio sul lavoro.
La domanda deve essere recapitata o inoltrata per raccomandata al FIMIT entro 60 giorni dall’avvenuta liquidazione delle indennità di legge da parte degli istituti di assistenza obbligatoria o, per il caso di malattia di durata inferiore a quattro giorni, dalla data del rilascio del certificato medico.

 

ART. – 8 –
Per la data di inizio e termine dell’evento morboso, fa fede la documentazione rilasciata dall’INPS o dall’INAIL o, per il caso di malattia di durata inferiore a quattro giorni, il certificato medico redatto su esemplare conforme alle disposizioni di legge in materia previdenziale e assistenziale.

ART. – 9 –
Le domande che, in sede di istruttoria, dovessero risultare carenti nella compilazione o nella documentazione da allegare rimarranno sospese fino alla completa presentazione dei dati o della documentazione mancante, che dovranno pervenire al FIMIT entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui essi verranno richiesti dallo stesso FIMIT. Trascorso tale termine la domanda verrà archiviata irrevocabilmente.
Il FIMIT si riserva la facoltà di non corrispondere l’indennità integrativa qualora, per il caso di malattia di durata inferiore a quattro giorni, il certificato medico risulti recapitato o trasmesso dal lavoratore al proprio datore di lavoro oltre i due giorni successivi al rilascio dello stesso.

ART. – 10 –
L’avvenuta liquidazione, sospensione, reiezione e archiviazione della domanda verrà comunicata dal FIMIT al datore di lavoro e al lavoratore o al Patronato che ne ha patrocinato la pratica.

ART. – 11 –
Delle domande respinte o archiviate il FIMIT, nel darne motivata comunicazione agli interessati, dà a questi un termine di trenta giorni per produrre eventuali osservazioni documentate le quali saranno oggetto di insindacabile valutazione dal parte del Fondo stesso.

ART. – 12 –
Le domande sono respinte dal FIMIT quando:
a) la presentazione della domanda è avvenuta oltre i termini di cui all’art.7;
b) non ricorrano tutte le condizioni previste dalle lettere a),c),d) ed e) dell’art.4;
c) per lo stesso evento il, lavoratore sia già stato liquidato dal FIMIT o da altri soggetti come al punto e) dell’art.4;
d) il FIMIT comunque ravvisi elementi che rendono illegittima o infondata la domanda.
Se al momento della presentazione delle domande il datore di lavoro non sia in regola con il versamento della contribuzione FIMIT, l’erogazione delle indennità integrative è sospesa sino a che la contribuzione non sia regolarizzata mediante il versamento dell’intera contribuzione precedentemente dovuta e degli interessi di mora previsti dall’art.3 del presente regolamento.
Tuttavia, decorsi centottanta giorni dalla data di presentazione della domanda senza che la precedente contribuzione sia regolarizzata, la domanda è respinta.

ART. – 13 –
Per quanto non previsto dal presente regolamento si osservano le deliberazioni prese dal consiglio di amministrazione e dall’assemblea della Cassa Forestale Toscana in conformità a quanto disposto in materia dal Contratto Integrativo Regionale di Lavoro per gli addetti al settore forestale.