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Ti ricordiamo che la domanda di Disoccupazione Agricola può essere inviata all’INPS dal 01 gennaio al 31 marzo di ogni anno

Elenco documenti necessari per presentare la domanda
Per tutti i lavoratori
  • Fotocopia carta di identità
  • Fotocopia codice fiscale
Solo per i lavoratori extracomunitari
  • Fotocopia del passaporto con tutte le pagine (anche quelle prive di timbri)
  • Fotocopia permesso o carta di soggiorno
Per i titolari di partita IVA
  • Autocertificazione attestante il lavoro autonomo
  • Visure catastali dei terreni di proprietà
  • Attestazione partita IVA rilasciata dall’agenzia delle entrate


CONTATTACI E INVIEREMO LA DOMANDA ASSIEME

Approfondimento

Soggetti destinatari

La disoccupazione agricola è una particolare indennità a cui hanno diritto gli operai agricoli iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e le figure equiparate (cioè i piccoli coloni, i compartecipanti familiari ed i piccoli coltivatori diretti che integrano fino a 51 le giornate di iscrizione negli elenchi nominativi mediante versamenti volontari). La disoccupazione agricola spetta anche agli operai agricoli a tempo indeterminato che lavorano per parte dell’anno. La disoccupazione non spetta ai lavoratori già titolari di pensione diretta nell’anno di competenza della prestazione. Nel caso di pensionamento in corso di anno il numero delle giornate indennizzate per disoccupazione agricola viene riproporzionato rispetto al numero di mesi antecedenti la decorrenza della pensione.

Requisiti

I requisiti richiesti per aver diritto alla disoccupazione agricola sono l’iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, 2 anni di anzianità assicurativa e almeno 102 giornate lavorate nel biennio.

Importo

L’importo giornaliero della indennità di disoccupazione agricola è fissato nella misura del 40% della retribuzione di riferimento. Dall’importo spettante viene detratto il 9% per ogni giornata di indennità di disoccupazione erogata a titolo di contributo di solidarietà. Questa trattenuta viene effettuata per un numero massimo di 150 giorni. Agli operai agricoli a tempo indeterminato l’indennità viene erogata per un importo pari al 30% della retribuzione effettiva e non è applicata la trattenuta per il contributo di solidarietà.

Durata

La disoccupazione agricola e’ indennizzata per il numero di giornate effettivamente lavorate nell’anno di riferimento. Tale numero non può comunque essere superiore alla differenza tra il parametro fissato dalla legge (365 gg.) e le giornate di effettiva occupazione in attività agricola e non agricola, prestate nell’anno di riferimento. Sono inoltre da considerare non indennizzabili e quindi da detrarre dal parametro (365 gg.) le giornate relative a particolari eventi per i quali l’interessato abbia già fruito di prestazioni economiche di carattere previdenziale quali malattia, maternità, infortunio sul lavoro, etc.

Contributi figurativi

Per i periodi di corresponsione dell’indennità di disoccupazione agricola e’ riconosciuta ed accreditata la contribuzione figurativa, calcolata detraendo dal parametro 270 (anno intero ai fini pensionistici) le giornate lavorate e quelle già indennizzate ad altro titolo. Le giornate accreditate figurativamente sono utili ai fini del diritto e della misura delle pensioni.